Formazione: specifiche derivanti dal decreto milleproroghe

Secondo quanto stabilito dal D.L. 198/2022 ("decreto milleproroghe"), "Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023."

Pertanto, è possibile utilizzare crediti acquisiti nell’anno 2023 per sanare eventuali mancanze del triennio formativo 2020-2022. I crediti che verranno trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2023-2025. I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo potranno essere spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio di imputazione; tale spostamento sarà irreversibile.

Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S., e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite o dal quale sono state già spostate.

ATTENZIONE: per spostare i CREDITI è necessario attendere il caricamento degli stessi da parte dei PROVIDER, i quali hanno 90 giorni di tempo ( a partire dalla data della fine del corso ) per comunicare i nominativi delle persone che hanno acquisito i crediti. LA DATA DI FINE CORSO DI UN FAD è LA DATA DI FINE VALIDITÀ DEL CORSO, SOLITAMENTE UN CORSO FAD HA UNA DURATA DI 1 ANNO